Un avviso di accertamento basato esclusivamente sulla discordanza fra ricavi dichiarati dal contribuente
(nel caso degli agenti di commercio i ricavi sono le provvigioni) e quelli desumibili dallo studio di settore
deve considerarsi nullo per assenza di motivazione.
Questo il senso di due recenti sentenze, quella della Commissione Tributaria Regionale di Torino n. 33
del 25 settembre 2008, e quella della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 158 del 3
ottobre 2008.
Le sentenze, anche in linea con quanto veniva indicato nella Circolare n. 5/2008 dell’Agenzia delle
Entrate e con quanto ha sempre sostenuto la F.N.A.A.R.C., hanno posto in evidenza la necessità da parte
degli Uffici (gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate) di evidenziare nel singolo accertamento altri
elementi idonei a giustificare la pretesa rettifica dei ricavi del contribuente.
Quindi, per poter procedere ad un accertamento (nel nostro caso una richiesta di adeguamento delle
provvigioni dichiarate dall’agente di commercio e quelle determinate applicando lo studio di settore)
l’Ufficio deve innanzitutto verificare la fondatezza dei ricavi emergenti dagli studi di settore e,
successivamente, deve dimostrare la gravità dell’incongruenza riscontrata.
Per quanto è dato conoscere alla scrivente Federazione, quasi mai gli Uffici applicano la procedura sopra
indicata, limitandosi ad una pura applicazione automatica degli studi di settore.
Al fine quindi di definire una corretta “linea di comportamento” suggeriamo ai nostri associati che
avessero ricevuto un accertamento fondato sugli studi di settore, di valutare attentamente la singola
situazione presso l’Associazione F.N.A.A.R.C. di riferimento, e, se esistono fondati motivi, dare
successivamente avvio ad un eventuale contenzioso tributario.
In allegato trasmettiamo un articolo pubblicato nel numero 39/2008 della rivista “IL FISCO”, che
commenta ampiamente le citate sentenze delle Commissioni Tributarie.